DECRETO CURA ITALIA- COVID 2019
- Sospensione tasse e contributi per i soggetti più colpiti.
- Sospensione versamenti, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti dall’emergenza da Coronavirus, lo prevede il Decreto Cura Italia
Il DECRETO CURA ITALIA (articolo 61 Decreto Legge del 17.03.2020 n. 18) ha confermato la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo, senza limiti di fatturato, per quei settori che sono stati più colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I settori interessati sono:
• turistico-alberghiero,
• termale,
• trasporti passeggeri,
• ristorazione e bar,
• cultura (cinema, teatri),
• sport,
• istruzione,
• parchi divertimento,
• eventi (fiere/convegni),
• sale giochi e centri scommesse.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
• o in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (entro il 30 giugno 2020 solo per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020);
• oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Ma vediamo nel dettaglio quali sono i soggetti interessati.
I soggetti più colpiti dall’emergenza Coronavirus
Al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto, il nuovo Decreto ha ampliato i soggetti per il quali inizialmente l’articolo 8, commi 1, del DL 2 marzo 2020, n. 9, aveva sospeso fino al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Oltre alle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le ulteriori categorie di soggetti rientranti nella suddetta sospensione sono:
1. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
2. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
3. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
4. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
5. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
6. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
7. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
8. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
9. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
10. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
11. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
12. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
13. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
15. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
16. alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
Per tutti questi soggetti e per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, pertanto, i termini dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, nonché del versamento iva di marzo, sono sospesi, e dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
• in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta a lunedì 1° giugno in quanto il 31 cade di domenica).
• o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020, e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.