CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO-DECRETO RILANCIO: Domande dal 15 giugno e fino al 13 Agosto 2020.
Requisiti e come fare domanda: A chi spetta- come funziona-come fare domanda.
Al fine di sostenere imprese e lavoratori autonomi a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il provvedimento legislativo approvato dal Governo, definito Decreto Rilancio, ha introdotto la norma relativa al Contributo a Fondo Perduto.
- Tale contributo è stanziato per autonomi ed aziende che si trovano in difficoltà economica e rientra tra le misure Decreto Rilancio. Il contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio è concesso ed erogato dall’Agenzia delle Entrate.
BENEFICIARI
A chi spetta il contributo a fondo perduto decreto Rilancio? Il contributo spetta a coloro che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA. Tra gli aventi diritto sono comprese anche le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro
- Ecco come funziona, i requisiti e cosa sapere per beneficiarne.
REQUISITI
Affinché il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio possa essere riconosciuto occorre possedere il seguente requisito: l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di Aprile 2019.
In assenza di tale requisito, il contributo spetta a:
- soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, abbiano domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
ESCLUSIONI
Il contributo non spetta, in ogni caso, a:
- soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
- ai contribuenti che hanno diritto alle indennità previste dagli art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo) del DL 18/2020, convertito, con modifiche, dalla L. 27/2020;
- agli enti pubblici;
- ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR;
- ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
COME SI DETERMINA L’IMPORTO?
Per determinare l’ammontare del contributo a fondo perduto sono previste 3 percentuali, da applicare alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi ai mesi di Aprile 2020 e Aprile 2019. Le 3 percentuali da applicare per il calcolo sono così stabilite:
- 20% per soggetti con ricavi o compensi inferiori a 400.000 euro nell’ultimo periodo d’imposta;
- 15% per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 400.000 euro e 1 milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
- 10% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.
Per coloro che rientrano nell’applicazione della norma, l’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo non inferiore a:
- 1.000 € per le persone fisiche;
- 2.000 € per soggetti diversi dalle persone fisiche.
Si specifica, inoltre, che il contributo non concorre alla base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta.
COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Per richiedere il contributo a fondo perduto Decreto Rilancio, gli interessati dovranno presentare, anche attraverso intermediario, specifica istanza predisposta dall’Agenzia delle Entrate.
Tale istanza dovrà contenere l’indicazione della sussistenza dei requisiti ed essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della specifica procedura telematica.
Nello specifico, il contributo potrà essere richiesto a partire dal pomeriggio del giorno 15 giugno e fino al 24 agosto 2020. Il MODULO deve essere compilato e presentato mediante procedura online, utilizzando una delle seguenti modalità:
- procedura web dedicata, che l’Agenzia delle Entrate attiverà nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi”.
- software e canale telematico Entratel o Fiscoline;
Per accedere ad entrambe le procedure, occorre collegarsi al sito internet dell’Agenzia o al portale Entratel e utilizzare:
- le credenziali Entratel o Fisconline;
- la Carta nazionale dei Servizi (Cns);
- le credenziali SPID (Sistema Pubblico Identità Nazionale).
A seguito dell’inoltro delle domande, il sistema procederà ad effettuare due elaborazioni relative a controlli sostanziali e formali, il cui esito verrà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto richiedente.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’Agenzia delle Entrate erogherà con accredito diretto sul conto corrente bancario o postale del soggetto beneficiario del contributo a fondo perduto riconosciuto.
CONTROLLI E RESTITUZIONE: SANZIONI PESANTI NEL CASO DI IRREGOLARITÀ’ O ERRORI sui dati indicati in domanda.
Contributi a fondo perduto, controlli in tre fasi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Verranno effettuate verifiche anche sui dati di fatture elettroniche, corrispettivi, Lipe e dichiarazione IVA. Rischio restituzione nel caso di errori, con sanzione dal 100 al 200%.
I dettagli sulle verifiche che effettuerà l’Agenzia delle Entrate sulle domande di contributo a fondo perduto sono contenuti nel provvedimento del 10 giugno 2020, corredato di guida tematica.
Si svolgeranno in tre fasi i controlli dell’Agenzia delle Entrate.
Un controllo preliminare verrà effettuato prima dell’accettazione della domanda, poi seguiranno verifiche più approfondite ai fini dell’erogazione della somma spettante.
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate procedere al controlli dei dati indicati nella domanda, anche verificando i dati relativi a fatture elettroniche, corrispettivi, Lipe e dichiarazioni IVA. Specifici controlli saranno effettuati per la prevenzione di infiltrazioni criminali.
Due le procedure di restituzione: una “a carico” del contribuente, che potrà rinunciare in ogni momento al contributo a fondo perduto erogato, restituendo la somma e versando sanzioni ed interessi con ravvedimento operoso; la seconda, invece, prevede l’applicazione di una sanzione pesante, dal 100 al 200% dell’importo erogato.
In caso di indebita percezione del contributo a fondo perduto si rischia il carcere fino a 3 anni ed una sanzione fino a 25.822 euro.
Saranno tre le fasi di controllo:
- si parte con i controlli formali, effettuati dal sistema informativo sulla base dei dati presenti nella domanda (ad esempio esistenza del codice fiscale, partita IVA attiva);
- dopo la presa in carico della domanda, vengono effettuati controlli più approfonditi, come ad esempio la corrispondenza tra l’intestatario dell’IBAN per il pagamento ed il soggetto che ha presentato domanda;
- soltanto dopo il pagamento del contributo a fondo perduto, l’Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli sui dati dichiarati, anche in relazione a fatture elettroniche, corrispettivi, dati delle comunicazioni liquidazioni periodiche e dichiarazioni IVA.
In più, a prescindere dall’importo del contributo a fondo perduto riconosciuto al titolare di partita IVA, saranno effettuati controlli specifici per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale. Dati ed informazioni contenuti nella domande saranno comunicati alla Guardia di Finanza per i propri controlli.
SANZIONI NEL CASO DI IRREGOLARITÀ
Quali conseguenze nel caso di esito negativo dei controlli dell’Agenzia delle Entrate? Le sanzioni introdotte come deterrente per evitare frodi sono pesanti.
Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate, qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia è previsto il recupero della somma spettante, ma non solo.
È prevista l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997, nella misura minima del 100% e fino al 200%, senza possibilità di beneficiare di forme di definizione agevolata.
Inoltre, qualora dai controlli dell’Agenzia delle Entrate emerga che il contributo a fondo perduto erogato risulti in tutto o in parte non spettante, si applica la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice Penale (indebita percezione di erogazione a danno dello Stato):
- la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
Chi ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è inoltre punito con l’arresto da 2 a 6 anni.