Attestazione Soa

 

 

Lo Studio FLOMAR  attraverso la propria rete di consulenti e promotori SOA, offre un servizio di consulenza competente ed affidabile sull’intero territorio nazionale.

 

L’importanza della consulenza per l’ottenimento della SOA

Se, di norma, affidarsi ad un consulente, rappresenta un valore aggiunto, nel caso specifico diviene una necessità imprescindibile, in quanto gli Organismi di Attestazione, per legge, devono limitarsi ad effettuare l’istruttoria di valutazione dei requisiti ed emettere l’Attestazione SOA. Al contrario, un servizio di consulenza qualificato, oltre a fornire un servizio di pre-verifica della presenza dei requisiti di Attestazione, sarà indispensabile per avere l’indicazione precisa dei documenti necessari e della validità degli stessi, con notevole vantaggio in termini di impegno documentale e riduzione di tempi.

 Tutti i componenti del nostro TEAM operano da anni in questo ambito ed hanno acquisito la necessaria esperienza per impostare ed instradare con successo una procedura di Attestazione snella e pertinente.

Ogni singolo professionista del TEAM FLOMAR  ha sottoscritto l’impegno ad operare con con diligenza ed abnegazione, rapidità e solerzia, correttezza e cortesia, precisione e scrupolosità.

Attestazione SOA

L’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00; essa attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.

L’Attestazione SOA ha validità quinquennale (sempre che ne venga verificata la validità al terzo anno dal primo rilascio) e viene rilasciata a seguito di un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall’impresa, facenti capo agli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa (dieci anni di lavori ed i migliori cinque esercizi tra gli ultimi dieci) da appositi Organismi di Attestazione, ovvero società autorizzate ad operare dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).

L’Attestazione SOA qualifica l’azienda ad appaltare lavori per categorie di opere e per classifiche di importi.

Le categorie di opere in cui si potrà ottenere la Qualificazione sono 52:

13 di esse rappresentano opere di carattere generale (edilizia civile e industriale, fogne e acquedotti, strade, restauri, etc.)       
39 di esse sono riconducibili ad opere specializzate (impianti, restauri di superfici decorate, scavi, demolizioni, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, arginature etc.).

 

La categoria di opere è legata all’attività aziendale ed alla tipologia dei lavori eseguiti dall’impresa durante il suddetto periodo di riferimento.

 

Le classifiche di qualificazione sono 10; esse sono identificate da un numero romano e da un corrispondente controvalore, espresso in euro:

  • I fino a euro 258.000
  • II fino a euro 516.000
  • III fino a euro 1.033.000
  • III bis fino a euro 1.500.000
  • IV fino a euro 2.582.000
  • IV bis fino a euro 3.500.000
  • V fino a euro 5.165.000
  • VI fino a euro 10.329.000
  • VII fino a euro 15.494.000
  • VIII oltre euro 15.494.000

Esse abilitano l’impresa a partecipare ad appalti per importi pari alla relativa classifica accresciuta di un quinto (cioè incrementata del 20%).

 

Categorie SOA

CATEGORIE SOA – ATTESTAZIONE IN VIGENZA DEL D.P.R. 207/2010

Di seguito vengono elencate le categorie di opere connesse alla SOA, utili per l’ottenimento della Certificazione stessa e per la partecipazione agli appalti pubblici

Le Categorie sono suddivise in due macroblocchi: opere generali e opere specializzate e sono rispettivamente identificate dagli acronimi OG e OS. Per conoscere, nel dettaglio, il contenuto di ciascuna categoria,  clicca qui.

Categorie di opere generali

  • OG 1 Edifici civili e industriali
  • OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
  • OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
  • OG 4 Opere d’arte nel sottosuolo
  • OG 5 Dighe
  • OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
  • OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio
  • OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
  • OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica
  • OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica e continua ed impianti di pubblica illuminazione
  • OG 11 Impianti tecnologici
  • OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
  • OG 13 Opere di ingegneria naturalistica

 

 

Categorie di opere specializzate

  • OS 1 Lavori in terra
  • OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
  • OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
  • OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
  • OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori
  • OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione
  • OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
  • OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
  • OS 8 Opere di impermeabilizzazione
  • OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
  • OS 10 Segnaletica stradale non luminosa
  • OS 11 Apparecchiature strutturali speciali
  • OS 12-A Barriere stradali di sicurezza
  • OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
  • OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
  • OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
  • OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
  • OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica
  • OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
  • OS 18-A Componenti strutturali in acciaio
  • OS 18-B Componenti per facciate continue
  • OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
  • OS 20-A Rilevamenti topografici
  • OS 20-B Indagini geognostiche
  • OS 21 Opere strutturali speciali
  • OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
  • OS 23 Demolizione di opere
  • OS 24 Verde e arredo urbano
  • OS 25 Scavi archeologici
  • OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
  • OS 27 Impianti per la trazione elettrica
  • OS 28 Impianti termici e di condizionamento
  • OS 29 Armamento ferroviario
  • OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
  • OS 31 Impianti per la mobilità sospesa
  • OS 32 Strutture in legno
  • OS 33 Coperture speciali
  • OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
  • OS 35 Interventi a basso impatto ambientale


La classifica di importo è ovviamente commisurata alla capacità tecnica ed economica dell’impresa.

Per Qualificazioni in classifiche maggiori alla II è necessario dimostrare il possesso di un Sistema di Qualità aziendale, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.

L’Organismo di Attestazione, in sede di istruttoria di qualificazione, è tenuto a
verificare la veridicità e la sostanza di tutte le dichiarazioni e di tutti i Documenti  prodotti dall’impresa prima del rilascio dell’Attestazione SOA, sia attraverso l’interrogazione di sistemi informativi, sia contattando direttamente l’Ente competente.

 

Breve storia della Qualificazione per gli appalti

Prima del 25 gennaio 2000, data di pubblicazione del d.p.r. 34, primo “Regolamento” SOA, le imprese erano soggette ad iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori, ora abrogato. La modalità di iscrizione era abbastanza similare all’attuale sistema di Qualificazione ed esistevano già le categorie di opere e le classifiche di importo, sebbene differenti per tipologia e dimensione.

Con l’avvento del Regolamento sopracitato, l’unico documento qualificante diviene l’Attestazione SOA. Nel 2006 viene pubblicato il Codice dei Contratti Pubblici d.lgs 163, che abroga la legge 109/94 ed anticipa l’imminente revisione del regolamento di qualificazione.

Nel dicembre 2010 viene pubblicato il d.p.r. 207, secondo “Regolamento” SOA, che abroga il precedente ed entra in vigore l’8 giugno del 2011. Pur ampiamente rinnovato (vengono modificate categorie e classifiche, perfezionati i requisiti necessari, ridotto il costo di Attestazione per le piccole imprese, etc.), nella sostanza non apporta modifiche significative al già rodato sistema di Qualificazione.

Pertanto, qualunque impresa che intenda partecipare a pubbliche gare d’appalto per l’esecuzione di opere con importo maggiore di
€ 150.000,00, è tenuta a conseguire l’Attestazione SOA e presentarla come documento unico di Qualificazione.

CEL – CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI 

Per la dimostrazione dei requisiti tecnici, l’impresa dovrà ottenere e consegnare alla SOA i CEL (Certificati Esecuzione Lavori) rilasciati dai propri committenti, controfirmati dalla Direzione Lavori, in numero e di importo sufficiente a dimostrare il requisito di legge.

L’autenticità dei suddetti CEL, se relativi a lavori privati, viene verificata dalla SOA presso il soggetto che li ha emessi, mentre i lavori eseguiti per conto di Pubbliche Amministrazioni o soggetti comparabili sono dimostrati tramite compilazione e inserimento on-line, a carico della Stazione Appaltante, presso il Casellario informatico dell’Osservatorio dell’Autorità del relativo CEL.

Qualora le SOA, nell’attività di attestazione, verifichino l’esistenza di certificati di lavori di stazioni appaltanti pubbliche non presenti nel casellario informatico, debbano darne comunicazione sia ai soggetti committenti, sia all’Autorità di vigilanza, per l’adozione dei provvedimenti del caso. Tali certificati non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico, pena l’addebito alla SOA di una sanzione pecuniaria fino a 51.000 euro (a nulla valendo l’eventuale verifica della loro veridicità presso la stazione appaltante).

Viene istituito l’obbligo per le SOA di trasmettere all’Autorità di vigilanza i certificati di esecuzione lavori (e la documentazione a corredo) attestanti l’esecuzione di opere per conto di committenti privati o in proprio, affinché l’Autorità di vigilanza provveda ai controlli a campione.

 

NORMATIVA

L’Attestazione SOA è attualmente disciplinata principalmente dal: Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. 163/06, aggiornato con d.l. 104/10 (art. 40 e seguenti), Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti, d.p.r. 207/10, (art. 60 e seguenti)

I suddetti strumenti legislativi hanno definitivamente abrogato la seguente normativa: legge 109/94, d.p.r. 554/99 e d.p.r. 34/00

L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture è un organo collegiale che vigila sul rispetto delle regole che disciplinano la materia dei contratti pubblici ed è dotata di indipendenza funzionale, di giudizio, di valutazione e di autonomia organizzativa.

L’ATTESTAZIONE SOA DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 207/10 – I PARTE: I REQUISITI
L’8 giugno 2011 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento al Codice degli Appalti pubblici (parzialmente modificato dal DL 70/11) che, tra l’altro, innova la procedura di rilascio delle attestazioni SOA.

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 78 DPR 207/10)

I requisiti di ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli previsti dagli artt. 38 comma 1 e 39 commi 1 e 2 del Codice degli appalti e, sinteticamente:- inesistenza dello stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o delle relative procedure;
– inesistenza di procedura per l’applicazione di una misura di prevenzione e antimafia;
– inesistenza di sentenze di condanna incidenti sulla moralità professionale;
– inesistenza di violazione del divieto di intestazione fiduciaria;
– inesistenza di gravi infrazioni alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
– inesistenza di grave negligenza o malafede nell’esecuzione degli appalti;
– inesistenza di violazioni degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
– inesistenza di false dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti;
– inesistenza di violazioni gravi in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale (DURC);
– regolarità ed osservanza della normativa in tema di assunzione dei disabili;
– inesistenza di sanzioni che prevedano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
– inesistenza di provvedimento di sospensione o decadenza dell’attestato SOA per produzione di documenti falsi.
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (ART. 79 DPR 207/10)
I requisiti di ordine speciale si rifeirscono a:
 1) Capacità economica e finanziaria, attrezzature e personale.

Tali requisiti vengono provati con:

– idonee referenze bancarie
– cifra d’affari in lavori pari al 100% degli importi delle classifiche richieste
– patrimonio netto positivo (ultimo bilancio depositato)
– idonea attrezzatura tecnica (in proprietà, leasing, noleggio)
– idoneo organico medio annuo dimostrato dal costo del personale dipendente (secondo varie percentuali)

2) Idoneità tecnica

Tale requisito è dimostrato dalla presenza di idonea Direzione Tecnica (il D.T. deve possedere idoneo titolo di studio o esperienza professionale come direttore di cantiere, oltre ai requisiti generali). La funzione di D.T. può essere ricoperta dal titolare dell’impresa individuale, dal legale rappresentante, dal socio, da un dipendente o da un professionista esterno in possesso di contratto d’opera professionale registrato:

– dall’esecuzione di lavori nelle singole categorie di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta.
– dall’esecuzione di 
un singolo lavoro (lavoro di punta) in ogni singola categoria di importo non inferiore al 40% dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero di due lavori di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero di tre lavori di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della qualificazione richiesta.

 

L’ATTESTAZIONE SOA DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 207/10 – II PARTE: CATEGORIE E CLASSIFICHE

Il Dpr 207/10 interviene anche in tema di categorie e classifiche e, in particolar modo:

CATEGORIE

  • Il Nuovo Regolamento ha introdotto una nuova categoria di opere specializzate (OS):

OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE: Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l’utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con l’eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti.

  • Ulteriore innovazione è rappresentata dallo “sdoppiamento” di alcune categorie di opere specializzate (OS):

OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO , ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO: Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale , manufatti lapidei, dipinti murali dipinti su tela dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno poilcromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

OS 2-B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO: Riguarda l’intervento diretto di restauro , l’esecuzione della manutenzione ordinaia e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali. 

OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA: Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale:

OS 12-B: BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI: Riguarda la fornitura la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.

OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO: Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio.

OS 18-B: COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE: Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.

OS 20-A: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI: Riguarda l’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.

OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE: Riguarda l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ.

  • Le declaratorie di altre categorie ( OS 7, OS 8, OS 21, OG 10 e OG 11) sono state riviste rispetto al previgente DPR 34/00, e più precisamente:

OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA: Viene ricompresa in tale categoria anche “la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco”.

OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE: Ora riguarda “la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili”.

OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI: Non sono più ricomprese in tale categoria le indagini geognostiche (ora OS 20-B).

OG 10: Vengono ricomprese in tale categoria anche “la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione da realizzare all’estetrno degli edifici”.

OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI: Sono stati eliminati da questa categoria gli impianti pneumatici ed antiintrusione (ora OS 5).  Si ricorda che, ai sensi dell’art. 79 comma 16 DPR 207/10, ai fini della qualificazione in detta categoria, le imprese devono dimostrare di possedere “la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale” per le seguenti categorie:

  • OS3: 40%
  • OS28: 70%
  • OS30: 70%

L’impresa qualificata in OG 11 può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30.

CESSIONE RAMI D’AZIENDA

Un’Attestazione SOA non è mai cedibile e resta connessa al soggetto giuridico che la conseguita. Tuttavia, possono essere trasferiti ad altra azienda tutti i requisiti necessari all’ottenimento di una nuova Attestazione. Il trasferimento dei requisiti implica il ridimensionamento o la cancellazione dell’Attestazione dell’azienda cedente, mentre il cessionario, ovvero il soggetto destinatario dei requisiti, dovrà ottenere ex novo una propria Attestazione SOA.

Il trasferimento dei requisiti si ha unicamente tramite cessione, affitto, conferimento, fusione e incorporazione di azienda o di un suo ramo. Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo e per le operazioni di affitto dello stesso, vige l’obbligo, a carico del soggetto richiedente l’attestazione, dipresentare alla SOA una perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal Tribunale competente per territorio.

In caso di Attestazione richiesta a seguito di un’operazione di affitto di azienda, l’affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa locatrice solo se il contratto d’affitto non abbia durata inferiore a 3 anni al momento del rilascio dell’Attestazione conseguita in virtù dei requisiti trasferiti per effetto dell’affitto.

Gli atti di fusione od altra operazione che comportino il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo, devono essere depositati dalle imprese entro 30 giorni presso l’Autorità di Vigilanza e presso la Camera di Commercio, per la relativa iscrizione nel registro delle imprese.

ATTESTAZIONE SOA DI UN’IMPRESA DI NUOVA COSTITUZIONE

Le imprese di nuova costituzione non possono conseguire la SOA, finché non saranno in grado di dimostrare oggettivamente i requisiti minimi di Attestazione.

Più precisamente, affinché si possa impostare l’iter di Attestazione di un’impresa costituita da poco, essa deve aver concluso per lo meno un esercizio fiscale, lo deve avere approvato ed ufficialmente presentato agli organismi competenti. In questo specifico caso, tutti i requisiti economico-finanziari normalmente dimostrabili in un periodo di riferimento più ampio, dovranno essere interamente dimostrati nell’unico esercizio concluso. I requisiti tecnici potranno invece essere dimostrati dal momento della costituzione al momento della richiesta di Attestazione formalizzata con l’Organismo SOA di riferimento.

L’unica eccezione al concetto appena espresso è rappresentata da imprese di nuova costituzione che possano ereditare i requisiti di Attestazione in capo ad un soggetto terzo, per effetto di affitto, conferimento, acquisizione di azienda o un suo ramo. In tal caso, sarà onere della società neo costituita, dimostrare tutti i requisiti di ordine generale e, se società di capitali, dimostrare di non avere intaccato il capitale sociale dal momento della costituzione sino alla data di richiesta di Attestazione.